IL CONSIGLIO DEI MINISTRI nella riunione del 4 luglio 2022 Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera c), e l'art. 24, comma 1; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 ottobre 2012 concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo citato n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia; Considerato che gran parte del territorio nazionale e' interessato da un lungo periodo di siccita', causato dalla eccezionale scarsita' di precipitazioni pluviometriche e nevose degli ultimi tre anni, che ha determinato una rilevante riduzione dei deflussi superficiali e delle conseguenti riserve idriche, nonche' della capacita' di ricarica delle falde piu' superficiali, i cui effetti risultano amplificati anche a causa di diffuse criticita' strutturali degli impianti e della rete di distribuzione idrica; Considerato, quindi, che tale prolungato periodo di siccita' sta provocando una situazione di grave deficit idrico in progressiva estensione, a partire dai bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, per i quali e' gia' stata dichiarata la condizione di severita' idrica elevata, e, in particolare, al territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto; Considerato, altresi', che nei territori delle sopraindicate regioni si e' reso necessario ricorrere a prime e immediate misure di mitigazione del rischio che, tuttavia, non hanno contenuto, in maniera efficace, gli effetti della crisi idrica in atto anche in considerazione delle elevate temperature rilevate che hanno incrementato notevolmente i prelievi sia per uso idropotabile sia per uso irriguo e che non sono prevedibili, allo stato, significative modificazioni del quadro meteo-climatico per la corrente stagione estiva; Ritenuto, inoltre, che i rilevanti afflussi turistici della stagione estiva in alcune zone delle regioni sopra indicate possano determinare un ulteriore aggravamento del quadro generale delle esigenze idropotabili e che le esigenze stagionali dei settori agricolo e zootecnico possano contribuire ad aggravare la situazione di deficit idrico in atto; Ravvisata, pertanto, la necessita' di avviare prime misure urgenti allo scopo di scongiurare, nell'immediato, l'interruzione del servizio idrico, anche integrando le misure di tal genere eventualmente attivate in taluni contesti territoriali con ulteriori dispositivi ed interventi straordinari, commisurati alla progressiva riduzione della disponibilita' di risorsa idrica connessa con l'evoluzione stagionale, l'incremento della popolazione direttamente esposta e le esigenze idriche destinate ad altre primarie finalita'; Considerato che l'evoluzione dello scenario climatico e il perdurare della situazione di siccita', con il peggioramento della conseguente emergenza idrica puo' determinare gravi ripercussioni sulla vita sociale, economica e produttiva, nonche' comportare un grave pregiudizio per la sanita' e l'igiene pubblica; Ravvisata l'urgente necessita', in particolare, di attivare misure di coordinamento sull'uso della risorsa idrica, con particolare riferimento al bacino del Po e delle Alpi orientali; Vista la nota della Regione Emilia-Romagna del 30 giugno 2022; Vista la nota della Regione Friuli-Venezia Giulia del 2 luglio 2022; Vista la nota della Regione Lombardia del 1° luglio 2022; Vista la nota della Regione Piemonte del 1° luglio 2022; Vista la nota della Regione Veneto del 1° luglio 2022; Considerato, altresi', che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilita' necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere a) e b) dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con le regioni interessate; Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a porre in essere ogni azione di carattere urgente e straordinario finalizzata al superamento della situazione di emergenza connessa con la descritta grave crisi da deficit idrico; Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensita' ed estensione, non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari; Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera c), e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza; Acquisita l' intesa delle regioni interessate; Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; Delibera: Art. 1 1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c), e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, e' dichiarato, fino al 31 dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione alla situazione di deficit idrico in atto nei territori delle regioni e delle province autonome ricadenti nei bacini distrettuali del Po e delle Alpi orientali, nonche' per le peculiari condizioni ed esigenze rilevate nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto. 2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 1 del 2018, si provvede con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa delle regioni interessate, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3. 3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 36.500.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, ripartiti come di seguito: euro 10.900.000,00 alla Regione Emilia-Romagna, euro 4.200.000,00 alla Regione Friuli-Venezia Giulia, euro 9.000.000,00 alla Regione Lombardia, euro 7.600.000,00 alla Regione Piemonte ed euro 4.800.000,00 alla Regione Veneto. La presente delibera sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi