IL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
                  nella riunione del 4 luglio 2022 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare l'art. 7, comma 1, lettera c), e l'art. 24, comma 1; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
ottobre 2012 concernente  gli  indirizzi  per  lo  svolgimento  delle
attivita' propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri
e per la predisposizione delle ordinanze di  cui  all'art.  5,  della
legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e  successive  modificazioni   e
integrazioni, che, ai  sensi  dell'art.  15,  comma  5,  del  decreto
legislativo  citato  n.  1  del  2018,  resta  in  vigore  fino  alla
pubblicazione della nuova direttiva in materia; 
  Considerato che gran parte del territorio nazionale e'  interessato
da un lungo periodo di siccita', causato dalla eccezionale  scarsita'
di precipitazioni pluviometriche e nevose degli ultimi tre anni,  che
ha determinato una rilevante riduzione dei  deflussi  superficiali  e
delle  conseguenti  riserve  idriche,  nonche'  della  capacita'   di
ricarica delle falde  piu'  superficiali,  i  cui  effetti  risultano
amplificati anche a causa di  diffuse  criticita'  strutturali  degli
impianti e della rete di distribuzione idrica; 
  Considerato, quindi, che tale prolungato periodo  di  siccita'  sta
provocando una situazione di  grave  deficit  idrico  in  progressiva
estensione, a partire dai bacini distrettuali del  Po  e  delle  Alpi
orientali, per i quali e' gia'  stata  dichiarata  la  condizione  di
severita' idrica elevata, e,  in  particolare,  al  territorio  delle
Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte  e
Veneto; 
  Considerato,  altresi',  che  nei  territori  delle   sopraindicate
regioni si e' reso necessario ricorrere a prime e immediate misure di
mitigazione del  rischio  che,  tuttavia,  non  hanno  contenuto,  in
maniera efficace, gli effetti della crisi idrica  in  atto  anche  in
considerazione  delle  elevate   temperature   rilevate   che   hanno
incrementato notevolmente i prelievi sia per uso idropotabile sia per
uso irriguo e che non sono  prevedibili,  allo  stato,  significative
modificazioni del quadro meteo-climatico  per  la  corrente  stagione
estiva; 
  Ritenuto,  inoltre,  che  i  rilevanti  afflussi  turistici   della
stagione estiva in alcune zone delle regioni sopra  indicate  possano
determinare un  ulteriore  aggravamento  del  quadro  generale  delle
esigenze idropotabili  e  che  le  esigenze  stagionali  dei  settori
agricolo e zootecnico possano contribuire ad aggravare la  situazione
di deficit idrico in atto; 
  Ravvisata, pertanto, la necessita' di avviare prime misure  urgenti
allo  scopo  di  scongiurare,  nell'immediato,   l'interruzione   del
servizio  idrico,  anche  integrando  le   misure   di   tal   genere
eventualmente attivate in taluni contesti territoriali con  ulteriori
dispositivi ed interventi straordinari, commisurati alla  progressiva
riduzione  della  disponibilita'  di  risorsa  idrica  connessa   con
l'evoluzione stagionale, l'incremento della popolazione  direttamente
esposta e le esigenze idriche destinate ad altre primarie finalita'; 
  Considerato  che  l'evoluzione  dello  scenario  climatico   e   il
perdurare della situazione di siccita', con  il  peggioramento  della
conseguente emergenza idrica  puo'  determinare  gravi  ripercussioni
sulla vita sociale, economica e  produttiva,  nonche'  comportare  un
grave pregiudizio per la sanita' e l'igiene pubblica; 
  Ravvisata l'urgente necessita', in particolare, di attivare  misure
di coordinamento  sull'uso  della  risorsa  idrica,  con  particolare
riferimento al bacino del Po e delle Alpi orientali; 
  Vista la nota della Regione Emilia-Romagna del 30 giugno 2022; 
  Vista la nota della Regione  Friuli-Venezia  Giulia  del  2  luglio
2022; 
  Vista la nota della Regione Lombardia del 1° luglio 2022; 
  Vista la nota della Regione Piemonte del 1° luglio 2022; 
  Vista la nota della Regione Veneto del 1° luglio 2022; 
  Considerato, altresi', che il Fondo per le emergenze  nazionali  di
cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto  legislativo  n.  1  del
2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, presenta le disponibilita' necessarie  per  far  fronte
agli interventi delle tipologie di cui alle lettere a) e b) dell'art.
25, comma 2, del decreto legislativo n.  1  del  2018,  nella  misura
determinata  all'esito  della  valutazione   speditiva   svolta   dal
Dipartimento della protezione civile sulla  base  dei  dati  e  delle
informazioni disponibili ed in raccordo con le regioni interessate; 
  Ritenuto, pertanto, necessario, provvedere tempestivamente a  porre
in  essere  ogni  azione  di  carattere   urgente   e   straordinario
finalizzata al superamento della situazione di emergenza connessa con
la descritta grave crisi da deficit idrico; 
  Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per  intensita'  ed
estensione, non e' fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari; 
  Ritenuto, quindi, che ricorrono, nella fattispecie,  i  presupposti
previsti dall'art. 7, comma 1, lettera c), e dall'art. 24,  comma  1,
del citato decreto legislativo n. 1 del 2018,  per  la  dichiarazione
dello stato di emergenza; 
  Acquisita l' intesa delle regioni interessate; 
  Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e  per
gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera c), e dell'art.  24,  comma
1, del decreto legislativo n. 1 del 2018, e' dichiarato, fino  al  31
dicembre 2022, lo stato di emergenza in relazione alla situazione  di
deficit idrico in atto nei territori delle regioni e  delle  province
autonome ricadenti nei  bacini  distrettuali  del  Po  e  delle  Alpi
orientali, nonche' per le peculiari condizioni ed  esigenze  rilevate
nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia  Giulia,
Lombardia, Piemonte e Veneto. 
  2. Per l'attuazione degli interventi da  effettuare  nella  vigenza
dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettere  a)
e b), del  decreto  legislativo  n.  1  del  2018,  si  provvede  con
ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile,
acquisita l'intesa  delle  regioni  interessate,  in  deroga  a  ogni
disposizione  vigente  e   nel   rispetto   dei   principi   generali
dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al  comma
3. 
  3.  Per  l'attuazione  dei  primi  interventi,  nelle  more   della
valutazione  dell'effettivo  impatto  dell'evento  in  rassegna,   si
provvede nel limite di euro 36.500.000,00 a valere sul Fondo  per  le
emergenze  nazionali  di  cui  all'art.  44,  comma  1,  del  decreto
legislativo  n.  1  del  2018,  ripartiti  come  di   seguito:   euro
10.900.000,00 alla Regione  Emilia-Romagna,  euro  4.200.000,00  alla
Regione  Friuli-Venezia  Giulia,  euro  9.000.000,00   alla   Regione
Lombardia,  euro  7.600.000,00  alla   Regione   Piemonte   ed   euro
4.800.000,00 alla Regione Veneto. 
  La presente delibera  sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Draghi